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.Riabilitazione al merito creditizio

 

.cancellazioni dal Registro informatico dei protesti

.riabilitazione a seguito di protesto.

.regolarizzazione e cancellazione dei dati personali presso sistemi di informazione creditizia (SIC)

 

Servizi di consulenza per il merito creditizio

Avvalendosi della collaborazione di una società esterna specializzata offriamo un servizio completo e personalizzato volto alla risoluzione di tutte le problematiche legate all'accesso al mercato del credito ed alla ricostruzione del merito creditizio.

Cancellazioni dal Registro informatico dei protesti

Il Registro Informatico dei Protesti è stato istituito, presso le Camere di Commercio, dall’art. 3-bis del decreto legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, da legge 15 novembre 1995, n. 480.
Il regolamento attuativo del Registro è stato adottato con decreto del Ministro delle attività produttive n. 316 del 2000, e con circolare n. 3512/C.

Il Registro Informatico dei Protesti contiene i dati relativi:

  • ai protesti per mancato pagamento di cambiali, vaglia cambiari ed assegni;

  • alle dichiarazioni emesse nelle stanze di compensazione;

  • alle dichiarazioni di rifiuto di pagamento di cambiali e vaglia cambiari.

Il Servizio si rivolge a coloro che abbiano subito un protesto per il mancato pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario e che abbiano, entro l’anno dalla levata dal protesto, effettuato il pagamento dovuto.

La disciplina relativa alla cancellazione dal Registro informatico dei Protesti è stata introdotta dalla legge n. 235 del 2000 e può essere così sintetizzata.

Se entro un anno dalla levata del protesto il debitore esegue il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario, unitamente agli interessi maturati ed alle spese per il protesto (in caso di notifica del precetto da parte del creditore o di esecuzione, il debitore deve provvedere al pagamento anche di tali spese), il debitore ha diritto alla cancellazione del proprio nome dal Registro informatico dei protesti.

L’istanza si presenta al Presidente della CCIAA compilando un apposito modulo.

Analoga istanza può essere presentata da chiunque dimostri di aver subito una illegittima od erronea levata di protesto a proprio nome, ovvero quando si è proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto.

Il Presidente della CCIAA provvede sull’istanza non oltre 20 giorni, ma il termine non sembra essere perentorio.

Se l’accoglie, il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.

Se la rigetta, l’interessato può ricorrere al Giudice di pace entro il termine di 20 giorni.

La cancellazione dal Registro informatico dei Protesti non riguarda il pagamento, avvenuto anche entro l’anno, degli assegni protestati.

Il servizio offerto consente, innanzitutto, di verificare, tramite apposite visure, lo stato delle informazioni presenti presso il Registro Informatico dei Protesti e, laddove sussistano i presupposti di legge, di intervenire per chiedere la cancellazione dei dati.

Riabilitazione a seguito di protesto.

Il servizio offerto si rivolge a coloro che, trascorso almeno un anno dalla levata del protesto, abbiano estinto il debito e desiderino cancellare il proprio nominativo dal Registro informatico dei Protesti.

In tali casi, la cancellazione dal Registro informatico dei protesti presuppone l’avvenuta riabilitazione del soggetto interessato, che si ottiene, previa presentazione di apposita istanza, con decreto del Presidente del Tribunale competente territorialmente.

Per gli assegni, la cancellazione del Registro informatico dei Protesti è possibile solo attraverso la procedura di riabilitazione.

I presupposti sono:
- che il debitore abbia adempiuto all’obbligazione per la quale era stato protestato;
- che sia trascorso almeno un anno dall’ultimo protesto;
- che il debitore protestato non abbia subito altri protesti.

All’istanza di riabilitazione vanno allegati i seguenti documenti:
- visura uso riabilitazione rilasciata dalla CCIAA;
- istanza firmata dall’interessato ed autenticata da un pubblico ufficiale;
- fotocopia del documento dell’interessato, con indicazione del numero dei protesti risultanti dalla visura;
- idonea documentazione, quale, ad esempio, la dichiarazione liberatoria del creditore debitamente autenticata da pubblico ufficiale, comprovante l’avvenuta estinzione del debito e delle spese accessorie.

In caso di rigetto dell’istanza, l’interessato può proporre reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, dinanzi alla Corte di appello competente territorialmente, che decide in camera di consiglio.

Una volta ottenuta la riabilitazione, il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.

Solo in seguito alla riabilitazione, l’interessato può ottenere la cancellazione dal Registro informatico dei Protesti, presentando apposita istanza al Presidente della CCIAA competente.

 

Regolarizzazione e cancellazione dei dati personali presso sistemi di informazione creditizia (SIC)

Per sistema di informazione creditizia (SIC) si intende ogni banca di dati concernenti richieste/rapportidi credito, gestita in modo centralizzato da una persona giuridica, un ente, un’associazione o un altro organismo in ambito privato e consultabile solo dai soggetti che comunicano le informazioni in essa registrate e che partecipano al relativo sistema informativo.

Le banche dati possono contenere le seguenti tipologie di informazioni:

  • informazioni creditizie di tipo negativo, che riguardano soltanto rapporti di credito per i quali si sono verificati inadempimenti;

  • informazioni creditizie di tipo positivo e negativo, che attengono a richieste/rapporti di credito a prescindere dalla sussistenza di inadempimenti registrati nel sistema al momento del loro verificarsi.

Attualmente le banche dati che gestiscono le informazioni creditizie sono:

  • CRIF S.p.a.;

  • Consorzio CTC;

  • Experian

  • SIA S.p.A.;

Dal 1° gennaio 2005 è entrato in vigore il “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”, adottato dal Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento n. 8 del 16 novembre 2004.

La disciplina introdotta dal Garante può essere così sinteticamente illustrata.

Le operazioni di eliminazione, integrazione o modificazione dei dati registrati in un sistema possono essere disposte unicamente dal partecipante, ossia dalla banca, o dall’intermediario finanziario che ha comunicato i dati al gestore della banca dati.

Ciò significa che il gestore della banca dati si limita a rendere disponibile le informazioni ricevute dai soggetti titolari del diritto al trattamento dei dati, senza avere potere dispositivo al riguardo.

L’aggiornamento dei dati da parte del partecipante avviene su base mensile.

I termini per rendere accessibili i dati relativi al primo ritardo sono i seguenti:

  • nei sistemi di informazioni creditizie di tipo negativo, dopo almeno 120 gg dalla data di scadenza del pagamento, ovvero in caso di mancato pagamento di almeno 4 rate mensili non regolarizzate;

  • nei sistemi di informazioni di tipo misto (negativo e positivo), decorsi 60 giorni dall’aggiornamento mensile, ovvero in caso di mancato pagamento di almeno 2 rate.

I dati relativi alle richieste di credito possono essere conservati al massimo per 180 giorni.

I dati relativi a ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati, possono essere conservati fino a:

  • 12 mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi non superiori a due rate o mesi;

  • 24 mesi in caso di ritardi superiori a due rate o mesi;

  • 36 mesi dalla scadenza del rapporto, per inadempimenti non regolarizzati.

Le informazioni creditizie di tipo positivo possono essere conservate per 24 mesi dalla data di scadenza del rapporto contrattuale, ma possono essere eliminate dal sistema qualora il consumatore interessato comunichi al gestore della banca dati la revoca del consenso al trattamento dei dati.

La revoca del consenso riguarda i soli dati positivi, mentre quelli negativi non presuppongono alcun consenso da parte dell’interessato.

Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003 (Codice della privacy), l’interessato ha diritto di ottenere:

  • l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

  • la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;

  • l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

 


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