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.Assistenza fiscale e contabile amministrativa

 

Con la competenza del Dott. Riccardo MUNI offriamo soluzioni alle problematiche fiscali e contabili amministrative.

E' possibile altresì dare supporto a questioni burocratiche relative al rapporto con la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

 

>>qui di seguito condividiamo una FAQ di domande frequenti sull'IMU e contratti di locazione

 

I temi qui trattati:

IMU, TARSU, contratti di locazione

 

Facciamo luce sull'IMU

 

1) La dichiarazione IMU cos'è? Chi deve presentarla? Con quali modalità?

Risposta) La dichiarazione IMU va presentata ogni volta che si verifica una variazione rispetto alla proprietà dell'immobile. In altre parole, chi acquista un immobile è tenuto a presentare la dichiarazione IMU, entro 90 giorni dal rogito notarile. Oltre a questa regola generale, occorre tenere presente che l'IMU è un'imposta di recente introduzione nel nostro paese (il primo anno di imposizione è il 2012) e, per certi versi, è andata a rimpiazzare la vecchia ICI. Per questo motivo, l'obbligo della prima dichiarazione, riguarda tutti i CASI in cui siano intervenute variazioni rispetto alle dichiarazioni già presentate, o comunque si siano verificate variazioni non conoscibili dal Comune. La casistica è espressamente riportata nelle istruzioni. Chiunque fosse interessato a sapere se è obbligato a presentare la dichiarazione IMU iniziale, compili il format presente nel sito.

 

2) Con quali modalità si presenta?

Risposta) Il Governo ha approvato un apposito modello di dichiarazione, che va presentato presso il comune nel cui territorio è situato l'immobile de quo. Nel caso di immobili la cui ubicazione ricade in due o più comuni, vanno presentate tante dichiarazioni quanti sono i comuni interessati (una presso ciascun comune). Il termine per la presentazione della prima dichiarazione è stato fissato nel 4 febbraio 2013. Chiunque fosse interessato a ricevere il modello ministeriale con le relative istruzioni, compili il format presente nel sito.

 

3) Modalità di pagamento dell'IMU.

Risposta) L'IMU va pagata su base annuale, in due soluzioni, una a titolo di acconto, l'altra a titolo di saldo. La modalità di liquidazione e versamento (ossia calcolo dell'ammontare e pagamento di quanto dovuto) avviene per autoliquidazione, ossia è il soggetto obbligato a doverne calcolare l'ammontare e a provvedere spontaneamente ad effettuare il pagamento dell'imposta. Il periodo di riferimento va dall'1/1 al 31/12. L'acconto, pari al 50% dell'imposta dovuta, va pagato entro il 16 giugno di ciascun anno, il saldo entro il 16 dicembre. Nel caso in cui il giorrno di scadenza cadesse di sabato o di domenica, il termine si intende prorogato al lunedì successivo. Per gli immobili, posseduti a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (immobili accatastatati con categoria c2 c6 o c7), è previsto il pagamento in tre rate, ciascuna pari ad 1/3 di quanto dovuto su base annuale. La scadenza del secondo acconto è fissata nel giorno 16 settembre. Sempre per l'abitazione principale e le relative pertinenze, è prevista una detrazione di € 200 più € 50 per ciascun figlio convivente di età non superiore a 26 anni. Il pagamento avviene utilizzando il modello F24, anche se, per il 2013, è previsto il bollettino di c/c postale, come avveniva per la vecchia ICI. Tuttavia, sarà sempre possibile utilizzare il modello di pagamento unificato (F24). Chiunque volesse conoscere l'ammontare dell'imposta dovuta, oppure fare domande circa l'arrotondamento, il calcolo dell'imposta, la determinazione della base imponibile e l'aliquota da applicare, l'ammontare delle detrazioni possibili e chiarimenti circa la detrazione per i figli under 26, compili il format presente nel sito.

 

4) Non ho pagato l'IMU, oppure ho scoperto di aver pagato meno di quanto effettivamente dovuto: che posso fare?

Risposta) L'IMU è un'imposta ed il termine ultimo per il pagamento è da considerarsi perentorio. Qualora si omettesse il pagamento oppure si facesse in maniera insufficiente rispetto a quanto dovuto, è possibile effettuare il pagamento tardivo, con il pagamento di una sanzione ridotta e degli interessi da calcolarsi giorno per giorno. Si tratta del c.d. 'ravvedimento operoso' ed è possibile avvalersene a condizione che il soggetto attivo di imposta (il comune e lo stato) non abbia già provveduto a  notificare al soggetto passivo, l'avviso di accertamento. La sanzione per il ritardo entro 14 giorni dalla scadenza è dello 0,2% giornaliero, per ciascun giorno di ritardo (il calcolo dei giorni va fatto dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento, fino al giorno in cui viene effettuato); per il ritardo che va da 15 a 30 giorni, la sanzione è del 3% dell'importo dovuto; oltre i 30 giorni e fino ad un anno, la sanzione è del 3,75%. Gli interessi, da calcolarsi su base giornaliera (quindi in 365esimi) sono del 2,5% su base annua e devono essere calcolati sul totale di quanto dovuto e non versato, più la sanzione. Il ricorso al ravvedimento operoso è possibile fino ad un anno di ritardo e, come già detto in precedenza, solo a condizione che non sia stato già notificato l'avviso di accertamento da parte del fisco. Per ulteriori chiarimenti, compili il format presente nel sito.

 

 

Delucidazioni per la TARSU

 

5) E' vero che l'iva pagata sulla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu e/o Tia) è illegittima?

Risposta) Si, una recente sentenza della Cassazione ha riconosciuto nella Tarsu e/o Tia la natura di tributo e non di tariffa (al di la del nome attribuito). Poiché nell'ordinamento giuridico italiano è fatto divieto di applicazione di imposte su altre imposte, riconoscere l'illegittimità dell'iva è stato il passo logico successivo. A sostegno di tale tesi valga il nuovo regime impositivo che non prevede l'applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

 

6) E' possibile chiedere il rimborso per l'iva pagata sulla Tarsu e/o Tia negli anni passati?

Risposta) Si, è possibile richiedere il rimborso per l'iva illegittimamente pagata fino a cinque anni prima, termine previsto come prescrizione del diritto al rimborso. Proceduralmente occorre fare un'istanza in carta semplice sia al Comune di riferimento, sia alla società concessionaria per la riscossione di quel tributo specifico. Qualora la risposta fosse di diniego, oppure di silenzio (per 30 giorni) che, in questa fattispecie equivale a rifiuto, va fatto ricorso in commissione tributaria. Chiunque fosse interessato a saperne di più oppure alla consulenza per tutto l'iter procedurale, compili il format.

 

 

Delucidazioni su Locazioni e dintorni

 

7) Cos'è la cedolare secca sugli affitti?

Risposta) La cedolare secca sui proventi da locazioni di beni immobili (gli affitti) è un'imposta sostitutiva ai fini IRPEF, che viene pagata a titolo definitivo, e su base annua. Il periodo fiscale di riferimento va dall'1/1 al 31/12. In termini più semplici, sull'ammontare annuo degli affitti incassati, viene pagata la cedolare secca a titolo definitivo. Gli stessi affitti non entreranno a far parte dell'imponibile IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi. Quindi, una volta pagata la cedolare secca, sui proventi da locazione non dovrà essere pagata alcuna imposta a titolo di conguaglio finale.

 

Di regola, la percentuale di cedolare secca è pari al 21% del canone annuale di locazione e, come molte altre imposte, va corrisposto in acconto ad anno in corso e a saldo entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di imposta. L'acconto va calcolato in ragione del 92% della cedolare dovuta e va pagato in due soluzioni: il 40% entro il 30 giugno ed il restante 60% entro il 30 novembre. A saldo, entro il 30 giugno dell'anno successivo, va pagato il restante 8%, oltre, naturalmente, all'acconto per l'anno in corso. Qualora il 92% fosse inferiore ad € 51,65 l'acconto non è dovuto. Qualora invece il 92% fosse compreso tra € 51,65 e € 279,90 l'acconto va pagato una sola volta, entro il 30 novembre.

 

A titolo esemplificativo, facciamo un'ipotesi:

Canone annuo di locazione € 10.000 per l'anno 2013

Cedolare secca del 21%= € 2.100

Acconto dovuto per l'anno 2013 (92% su € 2.100)= €1.932 da versare in due soluzioni: entro il 30 giugno (40% di 1.932)= € 772,80 ed entro il 30 novembre (60% di 1.932)= € 1.159,20

Entro il 30 giugno 2014 si dovrà versare a saldo il restante 8%, nell'esempio € 168.

Riassumendo, per l'anno 2013 si sono versati due acconti di 772,80 e 1159,20 ed il saldo di € 168 per un totale di € 2.100. Nient'altro sarà dovuto a titolo di IRPEF sull'affitto nell'esempio.

 

8) Cedolare secca su affitti a canone agevolato

Risposta) Per i fitti derivanti da contratti di locazione a canone concordato (ai sensi della L.431 del 1998) è prevista un'aliquota ridotta del 19%, da versare con le medesime modalità viste in precedenza.

E' opportuno ricordare che, il regime agevolato della cedolare secca comporta il divieto assoluto, da parte del proprietario, di adeguare il canone di locazione in base alla percentuale di rivalutazione ISTAT. L'adeguamento ISTAT comporta la decadenza dal regime della cedolare secca e la tassazione dei fitti con il regime ordinario previsto dal nostro regolamento.

 

9) A chi conviene la cedolare secca?

Risposta) Parlando di cedolare secca, si parla di regime agevolato, rispetto alla normale tassazione. In realtà, sarebbe buona norma valutare la convenienza in base alla propria situazione reddituale, poiché l'IRPEF è un'imposta ad aliquote crescenti sulla base di scaglioni di reddito. Chiunque fosse interessato a saperne di più, compili il format presente nel sito.

 

10) Gli affittuari possono portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi, le spese sostenute per l'affitto?

Risposta) Certamente si e nelle seguenti modalità:

   a) se l'immobile è adibito ad abitazione principale, l'affittuario ha diritto ad un rimborso sull'IRPEF pari a € 300 se il reddito non supera €15.493,71; il rimborso si dimezza (€ 150) se i reddito è compreso tra  €15.493,71 e 30.987,41; nulla è previsto qualora il reddito dell'affittuario superi €30.987,41

 

   b) se l'immobile è adibito ad abitazione principale e l'affittuario ha un'età non superiore a 30 anni, il rimborso sull'IRPEF pari a € 991,60 se il reddito non supera €15.493,71.

   c) nel caso di contratto di locazione a canone concordato (ai sensi della L.431 del 1998), l'affittuario ha diritto ad un rimborso IRPEF di € 495,80 se il suo reddito non supera 15.000 €; oppure un rimborso IRPEF di € 247,90 se il reddito è compreso tra 15 e 30 mila euro; nessun rimborso è previsto per redditi maggiori di € 30.000.

   d) gli studenti universitari fuori sede (oppure i loro genitori che ne abbiano sostenuto le spese) hanno diritto ad una detrazione pari al 19% delle spese di affitto sostenute nell'anno.

Per saperne di più, compili il format presente nel sito.


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