.Assistenza fiscale e contabile amministrativa
Con la competenza del Dott. Riccardo MUNI offriamo soluzioni alle
problematiche fiscali e contabili amministrative.
E' possibile altresì dare supporto a questioni burocratiche relative al
rapporto con la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
>>qui di seguito condividiamo una FAQ di domande
frequenti sull'IMU e contratti di locazione
I temi qui trattati:
IMU, TARSU, contratti di locazione
Facciamo luce sull'IMU
1) La
dichiarazione IMU cos'è? Chi deve presentarla? Con quali modalità?
Risposta) La dichiarazione IMU va presentata ogni volta che si
verifica una variazione rispetto alla proprietà dell'immobile. In altre
parole, chi acquista un immobile è tenuto a presentare la dichiarazione
IMU, entro 90 giorni dal rogito notarile.
Oltre a questa regola generale, occorre tenere presente che l'IMU è
un'imposta di recente introduzione nel nostro paese (il primo anno di
imposizione è il 2012) e, per certi versi, è andata a rimpiazzare la
vecchia ICI. Per questo motivo, l'obbligo della prima dichiarazione,
riguarda tutti i CASI in cui siano intervenute variazioni rispetto alle
dichiarazioni già presentate, o comunque si siano verificate variazioni
non conoscibili dal Comune. La casistica è espressamente riportata nelle
istruzioni. Chiunque fosse interessato a sapere se è obbligato a
presentare la dichiarazione IMU iniziale,
compili il format
presente nel sito.
2) Con quali
modalità si presenta?
Risposta) Il Governo ha approvato un apposito
modello di dichiarazione, che va presentato presso il comune nel cui
territorio è situato l'immobile de quo. Nel caso di immobili la cui
ubicazione ricade in due o più comuni, vanno presentate tante
dichiarazioni quanti sono i comuni interessati (una presso ciascun
comune). Il termine per la presentazione della prima dichiarazione è
stato fissato nel 4 febbraio 2013. Chiunque fosse interessato a ricevere
il modello ministeriale con le relative istruzioni,
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presente nel sito.
3) Modalità di
pagamento dell'IMU.
Risposta) L'IMU va pagata su base annuale, in due
soluzioni, una a titolo di acconto, l'altra a titolo di saldo. La
modalità di liquidazione e versamento (ossia calcolo dell'ammontare e
pagamento di quanto dovuto) avviene per autoliquidazione, ossia è il
soggetto obbligato a doverne calcolare l'ammontare e a provvedere
spontaneamente ad effettuare il pagamento dell'imposta. Il periodo di
riferimento va dall'1/1 al 31/12. L'acconto, pari al 50% dell'imposta
dovuta, va pagato entro il 16 giugno di ciascun anno, il saldo entro il
16 dicembre. Nel caso in cui il giorrno di scadenza cadesse di sabato o
di domenica, il termine si intende prorogato al lunedì successivo. Per
gli immobili, posseduti a titolo di abitazione principale e relative
pertinenze (immobili accatastatati con categoria c2 c6 o c7), è previsto
il pagamento in tre rate, ciascuna pari ad 1/3 di quanto dovuto su base
annuale. La scadenza del secondo acconto è fissata nel giorno 16
settembre. Sempre per l'abitazione principale e le relative pertinenze,
è prevista una detrazione di € 200 più € 50 per ciascun figlio
convivente di età non superiore a 26 anni. Il pagamento avviene
utilizzando il modello F24, anche se, per il 2013, è previsto il
bollettino di c/c postale, come avveniva per la vecchia ICI. Tuttavia,
sarà sempre possibile utilizzare il modello di pagamento unificato
(F24). Chiunque volesse conoscere l'ammontare dell'imposta dovuta,
oppure fare domande circa l'arrotondamento, il calcolo dell'imposta, la
determinazione della base imponibile e l'aliquota da applicare,
l'ammontare delle detrazioni possibili e chiarimenti circa la detrazione
per i figli under 26,
compili il format
presente nel sito.
4) Non ho pagato
l'IMU, oppure ho scoperto di aver pagato meno di quanto effettivamente
dovuto: che posso fare?
Risposta) L'IMU è un'imposta ed il termine ultimo
per il pagamento è da considerarsi perentorio. Qualora si omettesse il
pagamento oppure si facesse in maniera insufficiente rispetto a quanto
dovuto, è possibile effettuare il pagamento tardivo, con il pagamento di
una sanzione ridotta e degli interessi da calcolarsi giorno per giorno.
Si tratta del c.d. 'ravvedimento operoso' ed è possibile avvalersene a
condizione che il soggetto attivo di imposta (il comune e lo stato) non
abbia già provveduto a
notificare al soggetto passivo, l'avviso di
accertamento. La sanzione per il ritardo entro 14 giorni dalla scadenza
è dello 0,2% giornaliero, per ciascun giorno di ritardo (il calcolo dei
giorni va fatto dal giorno successivo alla scadenza prevista per il
pagamento, fino al giorno in cui viene effettuato); per il ritardo che
va da 15 a 30 giorni, la
sanzione è del 3% dell'importo dovuto; oltre i 30 giorni e fino ad un
anno, la sanzione è del 3,75%. Gli interessi, da calcolarsi su base
giornaliera (quindi in 365esimi) sono del 2,5% su base annua e devono
essere calcolati sul totale di quanto dovuto e non versato, più la
sanzione. Il ricorso al ravvedimento operoso è possibile fino ad un anno
di ritardo e, come già detto in precedenza, solo a condizione che non
sia stato già notificato l'avviso di accertamento da parte del fisco.
Per ulteriori chiarimenti,
compili il format
presente nel sito.
Delucidazioni per la TARSU
5) E' vero che l'iva pagata sulla tassa
di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu e/o Tia) è illegittima?
Risposta) Si, una
recente sentenza della Cassazione ha riconosciuto nella Tarsu e/o Tia la
natura di tributo e non di tariffa (al di la del nome attribuito).
Poiché nell'ordinamento giuridico italiano è fatto divieto di
applicazione di imposte su altre imposte, riconoscere l'illegittimità
dell'iva è stato il passo logico successivo. A sostegno di tale tesi
valga il nuovo regime impositivo che non prevede l'applicazione
dell'Imposta sul Valore Aggiunto.
6) E' possibile chiedere il rimborso per l'iva pagata
sulla Tarsu e/o Tia negli anni passati?
Risposta) Si, è possibile richiedere il rimborso per l'iva illegittimamente
pagata fino a cinque anni prima, termine previsto come prescrizione del
diritto al rimborso. Proceduralmente occorre fare un'istanza in carta
semplice sia al Comune di riferimento, sia alla società concessionaria
per la riscossione di quel tributo specifico. Qualora la risposta fosse
di diniego, oppure di silenzio (per 30 giorni) che, in questa
fattispecie equivale a rifiuto, va fatto ricorso in commissione
tributaria. Chiunque fosse interessato a saperne di più oppure alla
consulenza per tutto l'iter procedurale,
compili il format.
Delucidazioni su Locazioni e dintorni
7) Cos'è la
cedolare secca sugli affitti?
Risposta) La cedolare secca sui proventi da
locazioni di beni immobili (gli affitti) è un'imposta sostitutiva ai
fini IRPEF, che viene pagata a titolo definitivo, e su base annua. Il
periodo fiscale di riferimento va dall'1/1 al 31/12. In termini più
semplici, sull'ammontare annuo degli affitti incassati, viene pagata la
cedolare secca a titolo definitivo. Gli stessi affitti non entreranno a
far parte dell'imponibile IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi.
Quindi, una volta pagata la cedolare secca, sui proventi da locazione
non dovrà essere pagata alcuna imposta a titolo di conguaglio finale.
Di regola, la percentuale di cedolare secca è pari al 21% del canone
annuale di locazione e, come molte altre imposte, va corrisposto in
acconto ad anno in corso e a saldo entro il mese di giugno dell'anno
successivo a quello di imposta. L'acconto va calcolato in ragione del
92% della cedolare dovuta e va pagato in due soluzioni: il 40% entro il
30 giugno ed il restante 60% entro il 30 novembre. A saldo, entro il 30
giugno dell'anno successivo, va pagato il restante 8%, oltre,
naturalmente, all'acconto per l'anno in corso. Qualora il 92% fosse
inferiore ad € 51,65 l'acconto
non è dovuto. Qualora invece il 92% fosse compreso tra € 51,65 e € 279,90 l'acconto
va pagato una sola volta, entro il 30 novembre.
A titolo esemplificativo, facciamo un'ipotesi:
Canone annuo di locazione € 10.000 per l'anno 2013
Cedolare secca del 21%= € 2.100
Acconto dovuto per l'anno 2013 (92% su € 2.100)= €1.932 da versare
in due soluzioni: entro il 30 giugno (40% di 1.932)= € 772,80 ed entro
il 30 novembre (60% di 1.932)= € 1.159,20
Entro il 30 giugno 2014 si dovrà versare a saldo il restante 8%,
nell'esempio € 168.
Riassumendo, per l'anno 2013 si sono versati due acconti di 772,80 e
1159,20 ed il saldo di € 168 per un totale di € 2.100. Nient'altro sarà
dovuto a titolo di IRPEF sull'affitto nell'esempio.
8) Cedolare secca
su affitti a canone agevolato
Risposta) Per i fitti derivanti da contratti di
locazione a canone concordato (ai sensi della L.431 del 1998) è prevista
un'aliquota ridotta del 19%, da versare con le medesime modalità viste
in precedenza.
E' opportuno ricordare che, il regime agevolato della cedolare secca
comporta il divieto assoluto, da parte del proprietario, di adeguare il
canone di locazione in base alla percentuale di rivalutazione ISTAT.
L'adeguamento ISTAT comporta la decadenza dal regime della cedolare
secca e la tassazione dei fitti con il regime ordinario previsto dal
nostro regolamento.
9) A chi conviene
la cedolare secca?
Risposta) Parlando di cedolare secca, si parla di
regime agevolato, rispetto alla normale tassazione. In realtà, sarebbe
buona norma valutare la convenienza in base alla propria situazione
reddituale, poiché l'IRPEF è un'imposta ad aliquote crescenti sulla base
di scaglioni di reddito. Chiunque fosse interessato a saperne di più,
compili il format presente nel sito.
10) Gli
affittuari possono portare in detrazione nella dichiarazione dei
redditi, le spese sostenute per l'affitto?
Risposta) Certamente si e nelle seguenti modalità:
a) se
l'immobile è adibito ad abitazione principale, l'affittuario ha diritto
ad un rimborso sull'IRPEF pari a € 300 se il reddito non supera
€15.493,71; il rimborso si dimezza (€ 150) se i reddito è compreso tra
€15.493,71 e 30.987,41; nulla è previsto qualora il
reddito dell'affittuario superi €30.987,41
b) se
l'immobile è adibito ad abitazione principale e l'affittuario ha un'età
non superiore a 30 anni, il rimborso sull'IRPEF pari a € 991,60 se il
reddito non supera €15.493,71.
c) nel
caso di contratto di locazione a canone concordato (ai sensi della L.431
del 1998), l'affittuario ha diritto ad un rimborso IRPEF di € 495,80 se
il suo reddito non supera 15.000 €; oppure un rimborso IRPEF di € 247,90
se il reddito è compreso tra 15 e 30 mila euro; nessun rimborso è
previsto per redditi maggiori di € 30.000.
d) gli
studenti universitari fuori sede (oppure i loro genitori che ne abbiano
sostenuto le spese) hanno diritto ad una detrazione pari al 19% delle
spese di affitto sostenute nell'anno.
Per saperne
di più,
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presente nel sito.
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